Ordinanza del Sindaco n. 7 del 23/01/2020 - Ordinanza per la salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente e al territori

A decorrere dal 03 febbraio 2020

Ordinanza del Sindaco n. 7 del 23/01/2020 - Ordinanza per la salvaguardia deg...

Dettagli della notizia

Premesso che la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell’ordinamento nazionale e comunitario;

Atteso che il Comune di Soleto ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente ed al territorio, ha l’obbligo di migliorare le condizioni dell’ambiente, al fine di garantire la salubrità del territorio ed il mantenimento del decoro urbano;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.,recante norme in materia ambientale,che impone a tutti i soggetti coinvolti (enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private) il perseguimento prioritario dell’obiettivo di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;

Considerato che:

  • le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo, in generale, di predisporre - piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all’introduzione di sistemi che consentano il massimo recupero e riciclo deirifiuti;
  • l’utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti in generale, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata,comportando altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite;
  • le suddette anomalie incidono negativamente nei complessi costi di gestione e ciò a discapito dell’intera cittadinanza;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell’utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell’utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata nel paese;

Ritenuto in merito, inoltre, che la natura degli interessi tutelati consente di ricorrere allo strumento di cui all’art. 50 del D.Lgs, 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;

Vista la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto opportuno ed inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

ORDINA

A decorrere dal 03 febbraio 2020, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:

  1. è fatto divieto assoluto di depositare e esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla ditta incaricata della raccolta ed alle squadre atte alla vigilanza la verifica del corretto conferimento.
  2. È fatto divieto assoluto di introdurre nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata.

AVVERTE

Che i rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori avranno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, della corretta separazione (o variazione della busta/sacco esterno) e della ri-esposizione nei giorni successivi previsti dal calendario per le varie frazioni; nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi verranno prelevati dal gestore del servizio con spese a carico degli inadempimenti.

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (da € 25,00 ad € 500,00),salvo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 255 e 256 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e che per le attività commerciali, artigianali ed imprese l’importo delle sanzioni è raddoppiato.

OBBLIGA

La ditta appaltatrice a:

  • Provvedere ad ogni informazione utile all’utenza per il corretto svolgimento dei servizi;
  • Al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, di intervenire, segnalando prontamente al Comando di Polizia Municipale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza e più in generale con il regolamento comunale di igiene urbana;

INCARICA

Il corpo di Polizia Municipale del Comune di Soleto unitamente alle altre Forze dell’ordine destinatarie della presente, del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

  1. la massima diffusione attraverso i mezzi di informazione e comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio online, sulla homepage del sito istituzionale del Comune;
  2. che il presente provvedimento sia inoltrato agli Organi pre ordinati a funzioni di controllo del territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:
  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
  • Alla società affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche per darne massima diffusione alle utenze;
  • Al Comando Stazione Carabinieri di Soleto;
  • Al Comando di Polizia Municipale;
  • Azienda ASL Lecce.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tar Puglia sez. di Lecce entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120.

IL SINDACO

Graziano Vantaggiato

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