MANUTENZIONE TERRENI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE

ORDINANZA N° 26 del 26/05/2015

MANUTENZIONE TERRENI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE

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IL SINDACO

Considerato che:

- da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni destinati all'edificazione, nonché quelli di pertinenza degli edifici esistenti confinanti con le strade comunali provvedono ad una adeguata manutenzione degli stessi;

- la presenza dei terreni incolti, recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi, arbusti, materiale di risulta e rifiuti eterogenei, è causa di seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

Rilevato che le cattive condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Accertato che, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

Visto l'art. 52 del Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il D.Lgs. n.285/1992 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

O R D I N A

ai proprietari di terreni destinati all'edificazione, nonché quelli di pertinenza degli edifici esistenti confinanti con le strade comunali ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi:

- di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1, 2, e 3, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso ENTRO E NON OLTRE IL 10 Giugno di ogni anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale e non provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

1) Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi.

2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

3) Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

AVVERTE

che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Ordina altresì di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonchè nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale. Si dispone la divulgazione della presente mediante affissione di manifesti sul territorio comunale e attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Soleto (http://www.comune.soleto.le.it).

Il personale dell'ufficio di polizia locale, e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Giorgio Pellegrino, Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Soleto.

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