IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2025
scadenza 16 giugno

Dettagli della notizia
Si informano i contribuenti interessati che in data 16/06/2025 scade il termine per il versamento dell'acconto dell’IMU dovuta per l'anno di imposta 2025.
Si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta è disciplinata dalle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Dalla stessa data sono abolite le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013.
Sono soggetti passivi il proprietario ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli
L’imposta da versare in sede di acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’intero anno 2024.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Nella successiva tabella si riportano nella seguente tabella le aliquote deliberate dall’Ente:
Tipologie |
Aliquote |
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,40% con detrazione euro 200,00 |
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,1% |
aliquota per gli immobili di categoria D |
1,06% |
aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli dei commi da 750 a 753 |
1,06 % |
aliquota per gli immobili posseduti degli ex Iacp (ora ARCA SUD SALENTO) assegnati |
0,76% con detrazione dell’imposta dovuta di euro 200,00 |
Aree fabbricabili |
1,06% |
Il versamento si effettua tramite modello F24 (codice catastale del comune I800) presso qualsiasi sportello bancario o postale e gli esercizi abilitati.
Si fa presente che in caso di mancato versamento dell’acconto IMU 2025 entro la data di scadenza è possibile sanare il versamento mediante il ravvedimento operoso. Esso è attivato con il versamento del tributo più sanzione e interessi, ed espressa indicazione nell’apposita casella del modello F24
Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
- 083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal 1° gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2 % annuo dal decreto del Ministero del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024. Il decreto, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha così modificato la precedente misura del 2,5% (in vigore nel 2024), riducendola di due punti e mezzo per cento in ragione d’anno.