DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA EDILIZIA A CAUSA DELL’EMERGENZA DA COVID-19

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA EDILIZIA ...

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Molte delle misure avviate con il D.L. 18/2020 cosiddetto “Cura Italia”, in G.U. n 70 del 17/03/2020, sono di interesse per gli Enti Locali e mirano soprattutto a normare tutti gli iter amministrativi in questo periodo di ridotta operatività degli uffici pubblici, in generale, a cui si aggiunge il divieto alla mobilità delle persone se non per certificate improrogabili esigenze.
Rilevanti, per l’attività amministrativa in materia edilizia, sono le disposizioni assunte con l’art. 103 nel quale vengono differiti i termini ordinari dei procedimenti amministrativi.
Nello specifico dispone:
al comma 1 che non si debba tenere conto nel “…computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, …del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
Pertanto per tutti i procedimenti amministrativi che erano pendenti alla data del 23 febbraio, e anche quelli iniziati dopo tale data, il computo dei termini si blocca fino al 15 aprile; in mancanza di eventuali future proroghe, il conteggio dei termini riprenderà a partire dal giorno 16 aprile.
Si ricorda qui brevemente che:
- i “procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio” nell'ordinamento giuridico italiano, è una sequenza ordinata di atti e di attività che sono finalizzati all'emanazione di un provvedimento amministrativo finale; pertanto vi rientrano le ordinanze di demolizione, i pareri, le istruttorie, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati all’interno di endoprocedimenti.
- il differimento vale per tutti i tipi di termine: perentorio, ordinatorio, propedeutico, endoprocedimentale, finale ed esecutivo.

Per particolari urgenze, su motivata istanza degli interessati, l’Ufficio provvederà ad adottare “…ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”.
Sono parimenti prorogati o differiti i termini per la formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione previsto dalla legge 241/90 generalmente di 30 giorni.

• al comma 2 che “…tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La disposizione interviene, in materia edilizia, per i Permessi di Costruire, le SCIA, le Autorizzazione Paesaggistiche, Pratiche sismiche ecc che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 e conservano quindi la loro validità fino al 15 giugno 2020, anche in questo caso se non intervengono ulteriori future proroghe.
Sono escluse dalla disposizione del comma 2 le CILA, che non si configurano come titoli autoritativi trattandosi di comunicazione di un procedimento amministrativo in materia edilizia, e , trattandosi della stessa fattispecie, le comunicazioni di inizio lavori.
                                                                                         

                                                                                           Il Dirigente del Settore Tecnico
                                                                                             Arch. Giorgio PELLEGRINO

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