
Si porta a conoscenza che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 26/02/2026 ha approvato il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi delle Legge n. 199/2025.
Oggetto della definizione agevolata sono i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, che potranno essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, senza sanzioni ed interessi. E’ fatto salvo il versamento delle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e cautelari.
Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, le agevolazioni si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora.
La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
Ciascun contribuente interessato può presentare al Comune entro il 30/04/2026 istanza diretta a conoscere l’ammontare dei debiti che possono essere oggetto di definizione agevolata.
Ai fini dell’accesso alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare entro il 20 giugno 2026 il modello di dichiarazione messo a disposizione sul sito internet del comune, indicando altresì il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento.
Con la stessa dichiarazione i contribuenti assumono l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata.
L’istanza con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata tramite le seguenti modalità:
Il Comune entro il 31/07/2026 notifica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento nonché l’importo delle singole rate.
Si fa presente che, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
Possono accedere alla definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini dell’ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
Con riferimento ai tributi comunali e/o alle entrate patrimoniali sui quali sono state attivate rateizzazioni a seguito di:
è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima scadute alla data del 1° gennaio 2026 mediante il pagamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data della dichiarazione, l’ingiunzione ovvero l’atto di intimazione.
A tal fine i contribuenti interessati devono presentare entro il 31/05/2026 il modello di dichiarazione messo a disposizione sul sito internet del comune, indicando altresì il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento.
L’istanza di definizione agevolata deve essere presentata nelle stesse modalità previste per i debiti derivanti da ingiunzioni di pagamento o accertamento esecutivo.
Si fa presente infine che le istanze di adesione alla definizione agevolata devono essere presentate sempre al comune, anche nel caso di debiti affidati in riscossione coattiva alla società incaricata ai sensi dell’art. 52, comma2, lett. B, D. Lgs. N. 446/1997.