In ottemperanza alle disposizioni fornite con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, a partire dal 15 ottobre 2021 chiunque acceda ai locali del Comune di Soleto, per lo svolgimento di attività lavorativa, formazione o volontariato, anche su base di contratti esterni, nonché gli amministratori in quanto soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021), sono obbligati a possedere ed esibire su richiesta, le certificazioni previste dall’articolo 9, comma 2 del L 52/2021 comprovanti una delle condizioni previste dalla legge:
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;
L’attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in qualunque forma e può anche essere effettuata “a campione” su tutte le persone presenti presso la sede.
Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di ottemperare alle disposizioni di legge sarà richiesto l’intervento degli operatori della Polizia Locale o delle Forze dell’ordine.
Le prescrizioni sopra indicate non si applicano agli utenti che si recano negli uffici per usufruire dei servizi che l'amministrazione è tenuta a prestare.
Si confida nella consueta collaborazione al fine di evitare spiacevoli disagi, inconvenienti e Conseguenze (l’inosservanza della normativa comporta l’applicazione, da parte del Prefetto, di una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro).