IMU - Avviso di scadenza

scadenza acconto 16/06/2022

IMU - Avviso di scadenza

Dettagli della notizia

Si informano i contribuenti interessati che in data 16/06/2022 scade il termine per il versamento dell'acconto dell’IMU dovuta per l'anno di imposta 2022.

Si fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta è disciplinata dalle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Dalla stessa data sono abolite le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013.

Sono soggetti passivi il proprietario ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

Sono escluse dal pagamento:

  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli

La legge di Bilancio 2020, come modificata dall'art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, dispone che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare” (con obbligo di presentazione della dichiarazione IMU).

L’imposta da versare in sede di acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’intero anno 2021.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Nella successiva tabella si riportano nella seguente tabella le aliquote deliberate dall’Ente:

Tipologia immobile

Aliquote

Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,40% con detrazione euro 200,00

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

0,1%

aliquota fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita

0,1%

aliquota per gli immobili di categoria D

1,06%

aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli dei commi da 750 a 753

1,06 %

aliquota per gli immobili posseduti degli ex Iacp (ora ARCA SUD SALENTO) assegnati

0,76% con detrazione dell’imposta dovuta di euro 200,00

Il versamento si effettua tramite modello F24 (codice catastale del comune I800) presso qualsiasi sportello bancario o postale e gli esercizi abilitati.

Si fa presente che in caso di mancato versamento dell’acconto IMU 2022 entro la data di scadenza è possibile sanare il versamento mediante il ravvedimento operoso. Esso è attivato con il versamento del tributo più sanzione e interessi, ed espressa indicazione nell’apposita casella del modello F24

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:

  • Entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
  • Dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
  • Dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta dovuta;
  • Dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.

Dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari all' 1.25% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021).

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