Chiusura scuola primaria e secondaria per i giorni 18 e 19 febbraio 2021 per sanificazione.

Ordinanza del Sindaco n. 2 del 17/02/2021

Chiusura scuola primaria e secondaria per i giorni 18 e 19 febbraio 2021 per ...

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Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3,comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3,comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1,della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,della legge   14   luglio   2020,   n.74,   recante   «Ulteriori   misure   urgenti   per   fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulterioridisposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto   il   decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   7   settembre   2020,   recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato  e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM 13.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da COVID 19  e successive disposizioni; 

PREMESSO CHE è pervenuta in data odierna, per le vie brevi, comunicazione in merito all'accertata positività  al Covid 19 di  due alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di Zollino; 

CONSIDERATO CHE alcuni docenti prestano servizio sia presso la sede scolastica di Zollino che presso la sede scolastica di Soleto;

pertanto necessita adottare  misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del TUEL relativi allo svolgimento e all’organizzazione delle attività scolastiche, anche al fine di permettere alle autorità competenti le operazioni di tracciamento di eventuali contatti, nonché la sanificazione degli ambienti; 

SENTITA per le vie brevi la Dirigente scolastica per concordare quanto viene disposto con il presente provvedimento;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati; 

ORDINA 


La chiusura della scuola primaria e secondaria di Soleto, ubicate nello stesso plesso,  per le giornate del 18 e 19 febbraio 2021, al fine di consentire la sanificazione degli ambienti, rinviando alla Dirigente scolastica l’adozione dei provvedimenti opportuni per l’organizzazione della didattica a distanza. 

AVVERTE


Che ai sensi dell’art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR Puglia (Legge n. 1034/71) oppure,in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71)


AVVISA


La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio secondo le vigenti normative, viene notificata in copia: - Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it ; -  Alla Regione Puglia - Protezione Civile – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it; - Al Comando VV.FF. – Lecce – com.lecce@cert.vigilfuoco.it - Alla Polizia Provinciale Lecce – poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it; - Alla Provincia di Lecce – protocollo@cert.provincia.le.it - Al Preside dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” – leic85500p@istruzione.it

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