REVISIONE RENDITA CATASTALE IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE CON PRESENZA DI MACCHINARI IMBULLONATI

La legge di Stabilità per l’anno 2016, ( L. n. 208/2015), ha disposto, all'art.1, comma 21, una nuove modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati produttivi, censiti nelle...

REVISIONE RENDITA CATASTALE IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE CON PRESENZA DI ...

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La legge di Stabilità per l’anno 2016, ( L. n. 208/2015), ha disposto, all'art.1, comma 21, una nuove modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati produttivi, censiti nelle categorie catastali D ed E.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ai fini dell'attribuzione della rendita ai predetti fabbricati, effettuata sempre per stima diretta, non si deve tener più conto dei macchinari, dei congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti imbullonati).

Dalla medesima data è possibile richiedere la revisione della rendita catastale degli immobili già censiti in Catasto, allo scopo di uniformarne i valori rispetto alle nuove modalità di determinazione introdotte dalla legge di stabilità.

La richiesta deve essere effettuata direttamente dagli intestatari catastali degli immobili, in conformità alle modalità illustrate con la Circolare n. 2/E dello scorso 1° febbraio dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è stata aggiornata la versione della procedura DOC.FA, nell’intento di semplificare l’adempimento alle imprese. Tale semplificazione è conseguita anche attraverso l’istituzione di una sotto-categoria per gli “immobili a destinazione speciale”, prevedendo una nuova tipologia di documento per questi beni.

La revisione porta degli indubbi vantaggi alle imprese, in quanto consente di scorporare dal valore già attribuito quello imputato ai macchinari ed attrezzature nella stessa presenti e già conteggiati, con conseguente riduzione della rendita catastale ed immediato risparmio sulle imposte dovute a titolo di IMU e TASI.

Si rammenta che ai fini del calcolo dell'IMU e della Tasi, la rendita da prendere in considerazione per la determinazione del valore imponibile è quella risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, per cui le variazioni intervenute in corso d'anno hanno efficacia dall'anno di imposta successivo. In deroga a tali disposizioni, limitatamente al solo anno 2016, l'art.1, comma 23, della L.208/2015, prevede che per le richieste di aggiornamento presentate entro il

15 GIUGNO 2016

l'efficacia delle rendite rideterminate decorre dal 1° gennaio 2016. Pertanto anche l’acconto IMU/TASI per l’anno 2016 potrà essere calcolato sulla base delle rendite proposte con la richiesta di aggiornamento.

Si ricorda, in ogni caso, che le rendite “proposte” non sono definitive, in quanto l’Agenzia delle Entrate (sezione Catasto) avrà 12 mesi di tempo per validarle o rettificarle.

Per tutte le modalità operative per la presentazione della richiesta di aggiornamento si rinvia alla citata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E, ove vengono forniti chiarimenti in merito alle tipologie di macchinari, congegni ed impianti che possono essere oggetto di esclusione dalla stima diretta ai fini della rideterminazione della rendita catastale.

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